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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16616/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Lecce in data 5 novembre 2021 ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare in atto - disposta per più reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 - con quella degli arresti domiciliari, anche con l'ausilio del c.d. braccialetto elettronico. 2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 299 e 284 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione.

Il Tribunale del riesame non avrebbe condiviso gli assunti difensivi, con motivazione contraddittoria ed illogica; in particolare, non avrebbe dato rilievo al tempo decorso al cospetto dell'applicazione della misura ed al corretto contegno del ricorrente durante il periodo di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari in altro procedimento nel quale era imputato per il reato, oggettivamente più grave, dì cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, nonostante le evoluzioni giurisprudenziali che considerano il tempo e il comportamento tenuto dall'imputato nell'esecuzione della misura elementi da considerare ai fini della verifica delle esigenze cautelari.

Inoltre, si era dato rilievo negativo ai precedenti penali, i quali erano risalenti nel tempo ed avvinti dalla perpetrazione nella medesima occasione e, di conseguenza, dal vincolo della continuazione.

Del pari poco convincente sarebbe la valutazione della gravità del fatto, poiché il ricorrente, in relazione al più grave reato ex art. 74 D.P.R. 309/1990, sarebbe stato sottoposto alla misura meno grave degli arresti domiciliari.

Le esigenze cautelari, pertanto, avrebbero potuto essere fronteggiate con la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico lontano da Taranto, tenuto conto che il sodalizio criminale agiva in tale città e che l'imputato avrebbe manifestato tutta la sua capacità di conformarsi alle prescrizioni legate alla misura cautelare cui era sottoposto.

Infine, il requisito della attualità del pericolo di reiterazione sarebbe totalmente carente, in quanto l'ultimo fatto contestato risalirebbe al maggio 2018, ma richiederebbe una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'imputato, dal momento della consumazione del reato sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed esterne all'accusato, ricavabili dal contesto, che possano favorire la recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato ed in parte inammissibile perché si confronta solo parzialmente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

1.1. Il Tribunale del riesame, dopo l'affermazione del carattere neutro del tempo decorso in stato di custodia cautelare, ha richiamato il principio di diritto espresso da Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191 - 01, secondo cui in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare.

Tale principio risulta essere stato confermato anche dalla giurisprudenza successiva; per Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare.

Cfr. anche Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139 - 01, per cui ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia.

1.2. Tali principi sono stati correttamente applicati dal Tribunale del riesame che ha evidenziato che il periodo di detenzione sofferto per il titolo in esecuzione, pari a 2 anni, non costituisce un elemento di attenuazione delle esigenze cautelari, tenuto conto che la pericolosità sociale dell'imputato emerge dalla gravità dei fatti commessi, tale da giustificare la pena inflitta in sede di concordato in appello di 8 anni dì reclusione.

Il Tribunale del riesame ha altresì valutato, ai fini della persistenza del quadro cautelare, sia l'esistenza dei precedenti penali, per altro per reati gravi, anche se risalenti, e la commissione dei delitti per cui si procede dopo il periodo di detenzione per il reato di partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

In sostanza, il Tribunale del riesame ha valorizzato l'estrema pericolosità dell'imputato nei cui confronti la pregressa detenzione in stato cautelare non ha inciso sulla sua capacità a delinquere, essendo l'imputato tornato a commettere reati di considerevole gravità, tenuto conto della pena inflitta.

1.3. Quanto poi al dedotto vizio della motivazione, deve rilevarsi che il motivo è del tutto generico, poiché attacca il profilo persuasivo della motivazione, per altro su un singolo passaggio, e non la sua contraddittorietà o manifesta illogicità.

1.4. Del tutto irrilevante è poi, rispetto alla ratio dell'ordinanza impugnata, la circostanza che in altro processo e per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, all'imputato siano stati applicati gli arresti domiciliari, posto che la commissione delle successive condotte dimostra che la pericolosità sociale non è scemata ma è addirittura aumentata, tenuto conto dell'inesistente effetto special preventivo della custodia già sofferta.

1.5. Del tutto indimostrate sono poi le argomentazioni relative al percorso carcerario positivo; sul punto il ricorso è inammissibile per genericità poiché non indicati i concreti elementi di fatto che sorreggono la richiesta.

1.6. Quanto alla idoneità della misura degli arresti domiciliari in Ravenna, il Tribunale del riesame ha richiamato l'ordinanza con cui la stessa questione fu rigettata in sede di valutazione dell'ordinanza genetica.

Sul punto il ricorso è privo del requisito della specificità estrinseca, non confrontandosi con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Lecce in data 5 novembre 2021 ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare in atto - disposta per più reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 - con quella degli arresti domiciliari, anche con l'ausilio del c.d. braccialetto elettronico. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 299 e 284 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione. Il Tribunale del riesame non avrebbe condiviso gli assunti difensivi, con motivazione contraddittoria ed illogica; in particolare, non avrebbe dato rilievo al tempo decorso al cospetto dell'applicazione della misura ed al corretto contegno del ricorrente durante il periodo di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari in altro procedimento nel quale era imputato per il reato, oggettivamente più grave, dì cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, nonostante le evoluzioni giurisprudenziali che considerano il tempo e il comportamento tenuto dall'imputato nell'esecuzione della misura elementi da considerare ai fini della verifica delle esigenze cautelari. Inoltre, si era dato rilievo negativo ai precedenti penali, i quali erano risalenti nel tempo ed avvinti dalla perpetrazione nella medesima occasione e, di conseguenza, dal vincolo della continuazione. Del pari poco convincente sarebbe la valutazione della gravità del fatto, poiché il ricorrente, in relazione al più grave reato ex art. 74 D.P.R. 309/1990, sarebbe stato sottoposto alla misura meno grave degli arresti domiciliari. Le esigenze cautelari, pertanto, avrebbero potuto essere fronteggiate con la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico lontano da Taranto, tenuto conto che il sodalizio criminale agiva in tale città e che l'imputato avrebbe manifestato tutta la sua capacità di conformarsi alle prescrizioni legate alla misura cautelare cui era sottoposto. Infine, il requisito della attualità del pericolo di reiterazione sarebbe totalmente carente, in quanto l'ultimo fatto contestato risalirebbe al maggio 2018, ma richiederebbe una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'imputato, dal momento della consumazione del reato sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed esterne all'accusato, ricavabili dal contesto, che possano favorire la recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato ed in parte inammissibile perché si confronta solo parzialmente con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 1.1. Il Tribunale del riesame, dopo l'affermazione del carattere neutro del tempo decorso in stato di custodia cautelare, ha richiamato il principio di diritto espresso da Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191 - 01, secondo cui in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare. Tale principio risulta essere stato confermato anche dalla giurisprudenza successiva; per Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare. Cfr. anche Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139 - 01, per cui ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia. 1.2. Tali principi sono stati correttamente applicati dal Tribunale del riesame che ha evidenziato che il periodo di detenzione sofferto per il titolo in esecuzione, pari a 2 anni, non costituisce un elemento di attenuazione delle esigenze cautelari, tenuto conto che la pericolosità sociale dell'imputato emerge dalla gravità dei fatti commessi, tale da giustificare la pena inflitta in sede di concordato in appello di 8 anni dì reclusione. Il Tribunale del riesame ha altresì valutato, ai fini della persistenza del quadro cautelare, sia l'esistenza dei precedenti penali, per altro per reati gravi, anche se risalenti, e la commissione dei delitti per cui si procede dopo il periodo di detenzione per il reato di partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. In sostanza, il Tribunale del riesame ha valorizzato l'estrema pericolosità dell'imputato nei cui confronti la pregressa detenzione in stato cautelare non ha inciso sulla sua capacità a delinquere, essendo l'imputato tornato a commettere reati di considerevole gravità, tenuto conto della pena inflitta. 1.3. Quanto poi al dedotto vizio della motivazione, deve rilevarsi che il motivo è del tutto generico, poiché attacca il profilo persuasivo della motivazione, per altro su un singolo passaggio, e non la sua contraddittorietà o manifesta illogicità. 1.4. Del tutto irrilevante è poi, rispetto alla ratio dell'ordinanza impugnata, la circostanza che in altro processo e per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, all'imputato siano stati applicati gli arresti domiciliari, posto che la commissione delle successive condotte dimostra che la pericolosità sociale non è scemata ma è addirittura aumentata, tenuto conto dell'inesistente effetto special preventivo della custodia già sofferta. 1.5. Del tutto indimostrate sono poi le argomentazioni relative al percorso carcerario positivo; sul punto il ricorso è inammissibile per genericità poiché non indicati i concreti elementi di fatto che sorreggono la richiesta. 1.6. Quanto alla idoneità della misura degli arresti domiciliari in Ravenna, il Tribunale del riesame ha richiamato l'ordinanza con cui la stessa questione fu rigettata in sede di valutazione dell'ordinanza genetica. Sul punto il ricorso è privo del requisito della specificità estrinseca, non confrontandosi con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
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