Risultati per «concordato preventivo liquidazione giudiziale»
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 18015/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9366/2024 r.g. propostoda: Majore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.(P.IVA e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),con sede in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 59 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], c.f.

RCHMRC 66T16B354S, e [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA],– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Cagliari, nella Piazza della Repubblica n. 22, sono elettivamente domiciliati. - controricorrent i - avverso il decreto di liquidazione del 19 febbraio 2024 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della procedura di concordato preventivo n. 1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/6/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha liquidato il compenso ai commissari giudiziali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in relazione all’incarico svolto nell’ambito della procedura di concordato preventivo n. 1/2022. 2.Il provvedimento qui impugnato era del seguente tenore: “vista l’istanza allegata con la quale viene richiesta da parte dei [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la liquidazione del compenso finale relativo alla procedura; dato atto che il concordato non potrà essere omologato in quanto le adesioni dei creditori sono state inferiori ai limiti di legge; visto l’attivo di euro 2.855.108,23 nonché il passivo di euro 2.803.041,03 quali risultanti dalla relazione ex art 172 l.f. redatta dai Commissari; vista la quantità e la qualità del lavoro svolto dai Commissari, che hanno svolto un’attività articolata e complessa volta al superamento delle criticità del piano; udito il giudice relatore; visto il dm 28.7.92 n. 570 LIQUIDA a titolo di compenso finale del procedimento in oggetto ai [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva di euro 70.000,00 oltre iva e cpa e rimb. forf. 5%, somma da dividere al 50% ciascuno”. 3.Il decreto, pubblicato il 19 febbraio 2024 , è stat o impugnat o da lla società Majore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità del decreto di liquidazione impugnato per violazione dell’art. 111,comma 6, Cost . , essendo apparente la motivazione esplicitata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla liquidazione del compenso professionale dei commissari giudiziali. 2.Con il secondo mezzo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 111,comma 6 , Cost . , e la conseguente nullità del decreto di liquidazione impugnato, essendo apparente la motivazione esplicitata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla liquidazione del compenso professionale dei Commissari giudiziali.

3. “ Per mero tuziorismo difensivo ” , le stesse identiche argomentazioni, difese, eccezioni e censure alla base del primo motivo di ricorso, vengono dalla ricorrente sussunte,poi, nel terzo motivo, nell’alveo di cui all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con il quale si eccepisce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 39 e 165 Legge n. 267/1942, degli artt. 1, 4, 5, 8, 9 Decreto Ministero della Giustizia del 25 gennaio 2012, n. 30, sia per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] proceduto a liquidare il compenso professionale dei commissari giudiziali sulla scorta della normativa di cui al Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 28 luglio 1992 n. 570, da tempo abrogata per effetto del richiamato D.M. n. 30/2012 e sia, in ogni caso, per non avere il Tribunale tenuto conto, nell’operata liquidazione del compenso professionale in questione, né dei criteri e parametri di cui al già citato D.M. n. 30/2012, né dei principi di diritto fissati in subiecta materia da lla giurisprudenza di legittimità (Cass., 6 giugno 2023, n. 15790). 4.Il primo e secondo motivo , che possono essere esaminati congiuntamente, sonofondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento del terzo motivo di ricorso. 4.1Invero, questa Corte (vedi Cass. n. 26894/2020) ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di compensi spettanti al commissariogiudiziale del concordato preventivo, il decreto con il quale vieneoperata la relativa liquidazione deve essere motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali demandate al giudice dall'art. 39 l.fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate, a pena di nullità denunciabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se la motivazione può essere implicita,integrata cioè dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, sempre che vi sia l'espresso riferimento ai parametri applicati, nonbastando il mero rinvio all'istanza del commissario giudiziale, senza l'indicazione dei criteri in concreto adottati (vedi anche Cass. n. 6202/2010 che, in una fattispecie analoga a quella di cui è causa, ha dichiarato nullo il decreto di liquidazione del curatore fallimentare che conteneva solo un riferimento alla consistenzadell'attivo e del passivo).

Il decreto di liquidazione del professionista deve dunque giustificarele scelte discrezionali sul quantume non può limitarsi ad unamotivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile edapplicabili, per la loro genericità ad una serie indeterminata di casi,senza alcun riferimento ai criteri in concreto adottati. 4.2È proprio quello che è avvenuto nel caso di specie, in cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha liquidato il compenso del commissario giudiziale, limitandosi a dare atto della presentazionedell’istanza e della consistenza dell’attivo e del passivo, edadottando espressioni stereotipate, applicabili ad una serieindeterminata di casi, quali “vista la quantità e la qualità del lavoro svolto dai Commissari, che hanno svolto un’attività articolata e complessa volta al superamento delle criticità del piano”, espressioni che integrano, in realtàe con evidenza, una motivazione apparente. 5.Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie i primi due motivi di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9366/2024 r.g. propostoda: Majore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.(P.IVA e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),con sede in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 59 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], c.f. RCHMRC 66T16B354S, e [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA],– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Cagliari, nella Piazza della Repubblica n. 22, sono elettivamente domiciliati. - controricorrent i - avverso il decreto di liquidazione del 19 febbraio 2024 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della procedura di concordato preventivo n. 1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/6/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha liquidato il compenso ai commissari giudiziali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in relazione all’incarico svolto nell’ambito della procedura di concordato preventivo n. 1/2022. 2.Il provvedimento qui impugnato era del seguente tenore: “vista l’istanza allegata con la quale viene richiesta da parte dei [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la liquidazione del compenso finale relativo alla procedura; dato atto che il concordato non potrà essere omologato in quanto le adesioni dei creditori sono state inferiori ai limiti di legge; visto l’attivo di euro 2.855.108,23 nonché il passivo di euro 2.803.041,03 quali risultanti dalla relazione ex art 172 l.f. redatta dai Commissari; vista la quantità e la qualità del lavoro svolto dai Commissari, che hanno svolto un’attività articolata e complessa volta al superamento delle criticità del piano; udito il giudice relatore; visto il dm 28.7.92 n. 570 LIQUIDA a titolo di compenso finale del procedimento in oggetto ai [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva di euro 70.000,00 oltre iva e cpa e rimb. forf. 5%, somma da dividere al 50% ciascuno”. 3.Il decreto, pubblicato il 19 febbraio 2024 , è stat o impugnat o da lla società Majore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità del decreto di liquidazione impugnato per violazione dell’art. 111,comma 6, Cost . , essendo apparente la motivazione esplicitata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla liquidazione del compenso professionale dei commissari giudiziali. 2.Con il secondo mezzo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 111,comma 6 , Cost . , e la conseguente nullità del decreto di liquidazione impugnato, essendo apparente la motivazione esplicitata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla liquidazione del compenso professionale dei Commissari giudiziali. 3. “ Per mero tuziorismo difensivo ” , le stesse identiche argomentazioni, difese, eccezioni e censure alla base del primo motivo di ricorso, vengono dalla ricorrente sussunte,poi, nel terzo motivo, nell’alveo di cui all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con il quale si eccepisce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 39 e 165 Legge n. 267/1942, degli artt. 1, 4, 5, 8, 9 Decreto Ministero della Giustizia del 25 gennaio 2012, n. 30, sia per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] proceduto a liquidare il compenso professionale dei commissari giudiziali sulla scorta della normativa di cui al Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 28 luglio 1992 n. 570, da tempo abrogata per effetto del richiamato D.M. n. 30/2012 e sia, in ogni caso, per non avere il Tribunale tenuto conto, nell’operata liquidazione del compenso professionale in questione, né dei criteri e parametri di cui al già citato D.M. n. 30/2012, né dei principi di diritto fissati in subiecta materia da lla giurisprudenza di legittimità (Cass., 6 giugno 2023, n. 15790). 4.Il primo e secondo motivo , che possono essere esaminati congiuntamente, sonofondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento del terzo motivo di ricorso. 4.1Invero, questa Corte (vedi Cass. n. 26894/2020) ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di compensi spettanti al commissariogiudiziale del concordato preventivo, il decreto con il quale vieneoperata la relativa liquidazione deve essere motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali demandate al giudice dall'art. 39 l.fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate, a pena di nullità denunciabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se la motivazione può essere implicita,integrata cioè dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, sempre che vi sia l'espresso riferimento ai parametri applicati, nonbastando il mero rinvio all'istanza del commissario giudiziale, senza l'indicazione dei criteri in concreto adottati (vedi anche Cass. n. 6202/2010 che, in una fattispecie analoga a quella di cui è causa, ha dichiarato nullo il decreto di liquidazione del curatore fallimentare che conteneva solo un riferimento alla consistenzadell'attivo e del passivo). Il decreto di liquidazione del professionista deve dunque giustificarele scelte discrezionali sul quantume non può limitarsi ad unamotivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile edapplicabili, per la loro genericità ad una serie indeterminata di casi,senza alcun riferimento ai criteri in concreto adottati. 4.2È proprio quello che è avvenuto nel caso di specie, in cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha liquidato il compenso del commissario giudiziale, limitandosi a dare atto della presentazionedell’istanza e della consistenza dell’attivo e del passivo, edadottando espressioni stereotipate, applicabili ad una serieindeterminata di casi, quali “vista la quantità e la qualità del lavoro svolto dai Commissari, che hanno svolto un’attività articolata e complessa volta al superamento delle criticità del piano”, espressioni che integrano, in realtàe con evidenza, una motivazione apparente. 5.Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie i primi due motivi di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in
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